Studio Legale Vaccino
Gratuito patrocinio nel penale
Chiunque sia coinvolto in un processo penale può richiedere assistenza legale a spese dello Stato, in qualsiasi fase e grado del procedimento penale. Questo beneficio può essere richiesto da chiunque è coinvolto in un procedimento penale, a qualunque titolo, che sia sospettato di un reato, accusato, condannato, vittima di un crimine.
La persona che sia cittadina italiana o che sia straniera/apolide e risieda nello Stato, può essere ammessa al gratuito patrocinio,
purché vi siano i seguenti requisiti di legge:
1.
Non deve essere stato giudicato colpevole in modo definitivo per crimini fiscali;
2.
Non deve avere più di un avvocato (salvo il caso di cui all'art. 100 del citato DPR.);
3.
Deve avere un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 12.838,01. Questa soglia può variare nel tempo ed soggetta ad un incremento di euro 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Inoltre, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti la persona offesa dai reati di cui agli articoli (codice penale):
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572: maltrattamenti contro familiari e conviventi;
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583-bis: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
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609-bis: violenza sessuale;
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609-quater: atti sessuali con minorenne;
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609-octies: violenza sessuale di gruppo;
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612-bis: atti persecutori (c.d. stalking).
Nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli (codice penale):
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600: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
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600-bis: prostituzione minorile;
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600-ter: pornografia minorile;
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600-quinquies: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
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601: tratta di persone;
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602: acquisto e alienazione di schiavi;
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609-quinquies: corruzione di minorenne;
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609-undecies: adescamento di minorenni.
Inoltre, l’ammissibilità al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti è stata espressamente sancita dalla L. 11/01/2018 n.4 (in vigore dal 16/02/2018) in favore dei “figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato".